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MINE ANTI-UOMO - RELAZIONE SCRITTA DI
EMMA BONINO PRESENTATA ALL'ASSEMBLEA DI MONTECITORIO
SOMMARIO: Denunciando il
tardivo recepimento nel nostro ordinamento delle norme della
convenzione di Ginevra relative alla limitazione della produzione e
dell'uso di alcune armi convenzionali fra le quali le mine anti-uomo,
Emma Bonino informa, fra l'altro, che il governo italiano si è
impegnato "ad attivare gli strumenti necessari per il blocco della
produzione di tali ordigni da parte di aziende italiane od operanti
sul territorio nazionale". Tale principio dovrà ispirare la sua azione
in occasione della Conferenza di revisione della Convenzione di
Ginevra.
18 ottobre 1994
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la
limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere
considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli
annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980" (Disegno di Legge A.C.
1334).
Onorevoli colleghi,
1.- La Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di
alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o
aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra
il 10 ottobre 1980, entrata in vigore il 2 dicembre 1983, è stata
firmata da 57 paesi e ratificata da 26, e indubbiamente grande è il
ritardo con il quale il nostro ordinamento si avvia a recepirne le
norme. In questi tredici anni, i governi che si sono succeduti non
hanno presentato disegni di legge per l'autorizzazione alla ratifica,
e sembra che le ragioni del rinvio vadano ricercate nelle posizioni
emerse in seno all'Alleanza atlantica. Persistevano perplessità solo
rispetto a quella disposizione del Protocollo III, che proibisce
attacchi aerei con armi incendiarie a qualsiasi obiettivo militare
collocato all'interno di aree civili. Ciò poiché il divieto di una
siffatta collocazione era previsto dal Primo Protocollo del 1977
(aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, Cfr. art. 51, par.
7) che non era ancora entrato in vigore e gli Stati membri della Nato
decisero di posticipare la ratifica della Convenzione alla entrata in
vigore di quel Protocollo (febbraio 1986).
Se questo è vero, dal 1986 non sembra vi siano state ragioni di
concertazione o di posizioni comuni da rispettare in seno alla
Alleanza atlantica, come dimostra la accettazione della Convenzione,
il 18 giugno 1987, da parte dei Paesi Bassi. Da quella data,
evidentemente, solo interessi legati alla produzione di mine possono
aver determinato l'inerzia del nostro Paese. Ciò appare
particolarmente grave, perché avvenuto senza alcun dibattito pubblico
e parlamentare e assunzione esplicita di responsabilità da parte dei
governi che si sono succeduti. Al contrario, la spinta definitiva alla
ratifica della Convenzione avrebbe dovuto discendere automaticamente
dalla adozione della Legge n. 185 del 1990 che equipara, nella sua
premessa, le mine anti-uomo alle armi chimiche, nucleari e
batteriologiche, vietandone la produzione, l'impiego, il commercio e
il transito. Resta pertanto sorprendente che la ratifica di questa
Convenzione sia rimasta per tanti anni nei "cassetti ministeriali".
Materie così rilevanti dal punto di vista politico e umanitario,
oggetto di convenzioni internazionali, non possono essere sottratte al
dibattito parlamentare. Ne risulta per il futuro la necessità che il
Governo lasci trascorrere solo il tempo necessario per la opportuna
concertazione ministeriale, comunicando poi al Parlamento, in un
ragionevole periodo di tempo, le ragioni di un'eventuale decisione
negativa. Solo così potrà rendersi trasparente e politicamente
controllabile l'azione del Governo rispetto alla partecipazione
dell'Italia agli accordi internazionali. In questo senso, il recente
accordo tra Governo e Commissione Affari Esteri della Camera per una
rapida valutazione delle Convenzioni in sospeso deve costituire la
prima occasione di questo cambiamento di indirizzo.
2.- Il diritto umanitario internazionale è la materia oggetto della
Convenzione e degli atti derivati di cui si propone qui la ratifica e
di cui si auspica lo sviluppo progressivo attraverso modifiche da
concordarsi in ambito internazionale. Si tratta del principio cardine
della Convenzione dell'Aja del 1907 e delle Convenzioni di Ginevra del
1949 e 1977, in particolare della IV Convenzione di Ginevra del 12
agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di
guerra (ratificata dall'Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739). Ci
si riferisce in particolare ai principi che emergono, tra l'altro, dal
Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 sulle leggi
e gli usi della guerra terrestre (il cui art. 22 dispone "I
belligeranti non hanno un diritto illimitato nei riguardi della scelta
dei mezzi per nuocere al nemico") e dal I Protocollo addizionale alle
Convenzioni di Ginevra del 1949 (il cui art. 35, par. 1, recita "In
ogni conflitto armato il diritto delle Parti in conflitto di scegliere
metodi e mezzi di guerra non è illimitato").
Il Preambolo della Convenzione del 1980 richiama il principio di
diritto internazionale che impone limiti alle parti in conflitto nella
scelta dei propri metodi e mezzi di combattimento e vieta l'impiego di
materiali di combattimento che possano causare inutili danni e
sofferenze evitabili. Viene altresì ricordato il divieto di utilizzo
di metodi di combattimento che possano provocare danni gravi e
permanenti all'ambiente. Si tratta del principio in base al quale il
diritto di scelta dei belligeranti, per quanto concerne i metodi e i
mezzi di combattimento (ius in bello), non è illimitato ma risulta dal
bilanciamento delle regole di umanità e delle necessità militari. Il
diritto internazionale umanitario esclude, cioè, misure di violenza
bellica "non necessarie o sproporzionate al raggiungimento di un
vantaggio militare" in quanto "provocano mali superflui o sofferenze
inutili, e dagli effetti indiscriminati e nocivi dell'ambiente
naturale".
È evidente che la valutazione del "male superfluo o delle sofferenze
inutili" in tempo di guerra appare, rispetto alle singole armi, di
notevole difficoltà. Il bilanciamento tra fattori umanitari (dolore,
natura della ferita, tasso di mortalità, incidenza di danni
permanenti, ecc..) e fattori militari (efficacia, vantaggio, ecc..)
può essere difficile da valutare e determinare in astratto.
Per quanto riguarda l'oggetto della Convenzione, la natura stessa
delle mine fa sì che i loro effetti siano indiscriminati; pertanto le
mine sono vietate dal diritto internazionale umanitario, come ha di
recente affermato il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Boutros
Ghali, e dovrebbero essere presi provvedimenti concreti perché tale
divieto divenga una pratica generalizzata. Sono in molti a sostenere
che le mine dovrebbero essere assimilate alla categoria giuridica e
etica delle armi chimiche e batteriologiche che sono state bandite,
perché "shockano la coscienza della umanità". Tuttavia, l'uso delle
mine è talmente diffuso da non evocare le immagini terribili di una
guerra chimica e batteriologica in coloro i quali non ne conoscono gli
effetti.
La proliferazione delle mine costituisce una duplice minaccia per
l'umanità: gli individui sono vittime di armi disumane; i Paesi in via
di sviluppo non sono in grado di portare avanti programmi economici e
sociali. Queste considerazioni ci consentono di affermare che la
sovranità degli Stati per la produzione, l'uso o l'esportazione di
specifici tipi di armi, è limitato dalle norme generali di diritto
internazionale, così come specificato nella Convenzione, e il loro
controllo rientra nei poteri del Consiglio di Sicurezza in quanto
minaccia alla pace in considerazione della loro natura "inumana". Il
loro uso dovrà rientrare nella categoria dei crimini contro l'umanità.
3.- Per quanto riguarda specificamente il contenuto, la Convenzione si
compone di un Testo-base e tre Protocolli, relativi rispettivamente ai
frammenti di armi non identificabili, all'impiego delle mine e alle
armi incendiarie. Il Testo-base contiene solo norme procedurali del
sistema (rapporti con altri accordi, entrata in vigore, emendamenti,
ecc.). Il Primo Protocollo contiene un'unica norma che sancisce il
divieto dell'uso di armi che provocano schegge non rilevabili
attraverso i raggi X nel corpo umano.
Il Secondo Protocollo, intitolato Protocollo sulla proibizione o
restrizione dell'uso di mine, mine camuffate e altri ordigni
disciplina in modo specifico l'uso delle mine da terra o camuffate
(boody traps) che abbiano l'apparenza di determinati oggetti
(giocattoli, alimenti, oggetti di natura religiosa, ecc.) o che siano
legati a particolari simboli o luoghi; è applicabile solo ai conflitti
internazionali e non a quelli interni; vieta l'uso indiscriminato e
l'utilizzo contro la popolazione civile, sia per la difesa che per
rappresaglia e prevede una serie di precauzioni a riguardo; stabilisce
inoltre il principio della registrazione dei campi minati per
facilitare la loro bonifica al termine delle ostilità; ma non
disciplina la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento o
l'esportazione di mine anti-uomo. Una parte in conflitto che abbia
disseminato mine deve, al termine del conflitto, comunicare alla parte
avversa e al Segretario Generale dell'ONU le informazioni sulla loro
localizzazione.
Il Protocollo III proibisce, in ogni circostanza, di fare oggetto di
attacco aereo con armi incendiarie qualsiasi obiettivo militare
collocato all'interno di aree civili. Abbiamo già visto le perplessità
che questa norma sollevava sino all'entrata in vigore, nel 1986, del
Primo Protocollo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra.
4.- Nel suo insieme, il Sistema convenzionale, che pur rappresenta
l'affermazione di elementari regole di diritto umanitario, appare
assai lacunoso e primitivo. Non vi sono disposizioni di attuazione né
procedure di verifica del rispetto da parte degli Stati o organi di
arbitrato per presunte violazioni. Non è indicato neppure un metodo
per la cessazione di atti illeciti né sono previste pene per l'uso
intenzionale o discriminato di mine anti-uomo.
Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione è prevista una Conferenza di
revisione a dieci anni dalla sua ratifica e i preparativi per il 1995
sono già in corso. Il 9 febbraio 1993 la Francia ha avanzato formale
richiesta al Segretario Generale delle Nazioni Unite di indire tale
conferenza al fine di istituire un meccanismo di verifica e di
sanzione. In questo senso, l'Assemblea generale delle N.U. ha adottato
la Risoluzione 48/79 del 16 dicembre 1993.
Questa Conferenza deve affrontare il problema della ambivalenza delle
mine come arma tattica e strumento di distruzione di masse di civili.
La revisione deve avere come obiettivo un accordo sul divieto totale
della produzione, stoccaggio, scambio e uso delle mine e dei loro
componenti. Solo in questo modo la Comunità internazionale può
iniziare a contrastare in modo decisivo gli effetti letali di queste
armi terribili.
In questo ambito, il Governo italiano, nel depositare lo strumento di
ratifica, dovrebbe proclamare o, comunque, ispirarsi a partire da quel
momento (che determinerà la sua partecipazione a pieno titolo al
processo negoziale di revisione) al bando totale della produzione e
dell'uso delle mine; nonché adoperarsi per l'affermazione di strumenti
di garanzia e giurisdizionali, conformemente a quanto già dichiarato,
senza alcuna conseguenza pratica, al momento della firma della
Convenzione nel 1981.
Per quanto riguarda le garanzie, la revisione della Convenzione deve
prevedere l'istituzione di un'agenzia internazionale di verifica alla
quale dovrebbe essere affidato il compito di:
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a) analizzare e valutare i rapporti, le
statistiche e le altre informazioni ricevute dagli Stati membri;
b) richiedere informazioni e condurre inchieste nei casi di
sospetto di violazione della Convenzione;
c) fare ispezioni sul territorio dello Stato-parte sospettato di
non adempiere agli obblighi convenzionali. Le ispezioni devono
essere accettate dallo Stato-parte, il quale deve tra l'altro
fornire all'Agenzia internazionale di verifica fondate ragioni
in caso di rifiuto delle ispezioni;
d) inviare rapporti agli Stati-parte sui risultati dell'analisi
delle informazioni ricevute o in relazione alle inchieste o alle
ispezioni effettuate ai sensi della Convenzione;
e) consultare e cooperare con gli organismi nazionali. |
Le funzioni previste per gli organismi
nazionali dovrebbero essere le seguenti: osservazione e supervisione
delle attività rientranti nella proibizione, raccolta di dati
statistici e altre informazioni; preparazione di rapporti periodici
all'Agenzia internazionale di verifica, cooperazione con quest'ultima,
specialmente in caso di accettazione di ispezioni. Le procedure di
controllo internazionale devono prevedere la possibilità di ricorso al
Consiglio di sicurezza in caso di violazioni o sospetti di violazioni
del disposto convenzionale. In tali casi il Consiglio di sicurezza, in
conformità allo Statuto delle N.U., dovrebbe condurre inchieste per
accertare la validità dei ricorsi ed informare gli Stati-parte sui
risultati dell'inchiesta.
Per quanto riguarda gli aspetti giurisdizionali, una volta sancita la
natura di crimini contro l'umanità dell'uso di mine anti-uomo,
l'Autorità giurisdizionale competente dovrebbe essere la Corte Penale
Internazionale, il cui processo di istituzione ci auspichiamo riceva
un impulso decisivo dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite
attualmente in corso.
5.- Nella Risoluzione dell'Assemblea generale delle N.U. del 19
ottobre 1993 sull'assistenza alla rimozione di mine, si "richiede
inoltre al Segretario generale di includere nella sua relazione
considerazioni relative agli aspetti finanziari delle attività
collegate alla rimozione delle mine, e, in questo contesto, alla
opportunità di istituire un fondo di garanzia con lo scopo di
finanziare, in particolare, programmi di informazione e formazione
relativi alla rimozione di mine e di facilitare il lancio di
operazioni di rimozione delle mine".
E noto che le Nazioni Unite si sono distinte per il loro impegno su
scala mondiale attraverso programmi finalizzati alla smantellamento
delle mine, alla assistenza tecnica e alla mobilitazione dell'opinione
pubblica e all'aiuto alle vittime. Le Nazioni Unite finanziano la
maggior parte di programmi di rimozione delle mine, gestite dal
Department of Humanitarian Affairs che è stato incaricato di
coordinare la rimozione delle mine in stretta collaborazione con il
Department of Peace-Keeping Operations. Infatti, lo smantellamento
delle mine è visto in una triplice ottica: come parte delle operazioni
umanitarie e di peace-keeping, come parte di operazioni squisitamente
umanitarie e come parte del processo di peace-building alla fine di un
conflitto.
Nei Paesi dove non è in corso una operazione di peace-keeping, quando
è istituito un fondo per la rimozione delle mine, il sistema è di
solito lento e inadeguato e non riesce a far fronte alla necessità di
urgenti programmi di rimozione. Il Segretario Generale delle Nazioni
Unite, Boutros Ghali, ha chiesto l'appoggio degli Stati Membri per
istituire un United Nations Trust Fund for Mine Clearance. Tale Fondo
fornirebbe le risorse necessarie per avviare la rimozione delle mine
proprio nel difficile momento della conciliazione, quando la gente fa
ritorno alla propria terra e, in mancanza di informazione e di
know-how tecnico, le mine provocano grandi catastrofi.
Questo impegno richiede un appoggio economico e politico deciso del
nostro Paese.
6.- Infine la moratoria sulle mine. Il 16 dicembre del 1993 è stata
adottata per consensus una Risoluzione della Assemblea generale delle
Nazioni Unite favorevole a moratorie unilaterali sulla esportazione di
mine anti-uomo che comportino gravi pericoli per le popolazioni
civili.
Per contenere la attuale proliferazione, alcuni Paesi produttori hanno
introdotto divieti di esportazione o moratorie. Gli Stati Uniti, sotto
la spinta di campagne di opinione ed iniziative parlamentari - in
particolare del senatore Leahy -, hanno adottato "The Landmine
Moratorium Act", firmato il 23 ottobre 1992, che impone per un anno il
divieto di vendita, esportazione e trasferimento all'estero delle
mine. Tale strumento è stato poi prorogato per tre anni. Anche il
Parlamento Europeo ha adottato, il 14 dicembre 1992, una risoluzione
con la quale si chiede agli Stati membri di proclamare una moratoria
di cinque anni sulla esportazione di mine e di istruire gli addetti
sulla rimozione delle stesse.
In Italia, sembra che le autorizzazioni alla esportazione delle mine
anti-uomo - rilasciate con l'impegno a non riesportarle verso altri
Paesi (il rilascio del cosiddetto certificato di end user da parte del
paese importatore) - siano state sospese dal novembre 1993.
Nell'accettare una mozione sulle mine anti-uomo, il Governo italiano,
nella seduta del Senato del 2 agosto 1994, si è impegnato formalmente
ad osservare una moratoria unilaterale sulla vendita di mine anti-uomo
all'estero, in applicazione della Risoluzione dell'Assemblea generale
delle Nazioni Unite. Il Governo si è impegnato altresì ad attivare gli
strumenti necessari per il blocco della produzione di tali ordigni da
parte di aziende italiane od operanti sul territorio nazionale. Questo
principio dovrà ispirare l'azione del Governo italiano nei lavori
della conferenza di revisione della Convenzione. |