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LE NOSTRE RAGIONI PER ABROGARE LA CACCIA
A cura di Valerio Onida
SOMMARIO:
La memoria sull'ammissibilità del referendum abrogativo di alcune parti della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia", presentata alla Corte Costituzionale dal Prof. Onida in rappresentanza del comitato promotore. Onida ricorda che nel 1978 la Corte aveva affermato che "non sono sottratte al referendum tutte le leggi ordinarie comunque costitutive o attuative di istituti, organi, procedure di principi stabiliti o previsti dalla Costituzione che realizzino solo una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per attuare la Costituzione". Quindi, se anche fosse vero o si potesse desumere dalla Costituzione l'esistenza di una sorta di "diritto" alla caccia, è certo che dalla Costituzione non si può ricavare che la disciplina vigente riproduca i principi "nel solo modo costituzionalmente consentito".
(NOTIZIE RADICALI N. 38, 14 febbraio 1987)
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE ROMA
MEMORIA
per i presentatori del referendum abrogativo degli artt. 2, 3, 4, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32
e 33 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, contenente "Princìpi
generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
disciplina della caccia". Nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi
dell'art. 2, 1 comma, 1. cost. 11 marzo 1953, n. 1, della predetta
richiesta di referendum.
1. "Il quesito referendario giunge all'esame di questa Corte sei anni
dopo che un altro quesito, concernente l'abrogazione parziale della
stessa legge n. 968 del 1977, fu dichiarato inammissibile con la
sentenza n. 27 del 1981. Ma l'analogia di situazioni è soltanto
apparente, tanto che i promotori del presente referendum non sentono
affatto la necessità di contestare in questa sede il valore di
precedente della pur tanto discussa e criticata sentenza n. 27 del
1981, perché di un vero precedente non si tratta, essendo del tutto
diversa la fattispecie su cui oggi la Corte si trova a giudicare. Gli
esponenti sono anzi serenamente convinti che proprio una corretta
applicazione dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza di
questa Corte in materia di ammissibilità dei referendum in generale
porti e debba portare al pieno riconoscimento dell'ammissibilità
dell'odierno quesito.
Più in generale, è anche diverso, oggi rispetto ad allora -
fortunatamente, ci sia concesso di aggiungere - il clima, il contesto
in cui ha luogo il presente giudizio. La vicenda le 1981 si svolse in
un clima nel quale da un lato sembrava che il ricorso allo strumento
referendario avesse raggiunto il culmine sia in termini di numero di
proposte abrogative, sia in termini di contrapposizione di questo
strumento rispetto agli istituti della democrazia rappresentativa, e
di uso dello stesso quasi in funzione di totale "supplenza" del
legislatore, con il largo impiego della tecnica del "ritaglio" (con
conseguente ricorso a quel "metodo dell'elaboratezza" nella
formulazione dei quesiti che questa Corte ebbe a censurare nella
sentenza n. 27 del 1981); dall'altro lato era massimo lo sforzo degli
avversari del referendum di "demonizzare" tale istituto e la sua
pratica, cercando o sperando di trovare anche nel giudizio di
ammissibilità davanti a questa Corte uno strumento di difesa contro i
rischi veri o paventati che si ravvisavano nello svolgimento delle
consultazioni popolari.
Oggi il clima istituzionale è ben diverso, e le pronuncie di questa
Corte sull'ammissibilità dei referendum non rischiano più - o
rischiano molto meno - di essere viste, del tutto impropriamente, come
episodi di una lotta politica senza quartiere, per tornare a essere
considerate quel che esse sono, cioè vicende di interpretazione e di
applicazione giudiziale di canoni costituzionali ormai abbastanza
consolidati, a cui non si può e non si deve chiedere il sostituirsi
alle libere decisioni degli elettori e del Parlamento, adottate
nell'ambito e nei limiti della Costituzione.
Oggi il ricorso al referendum è divenuto patrimonio perfino di partiti
di governo, e un illustre costituzionalista non certo sospetto di
oltranzismo referendario, come Paolo Barile, può dichiarare - a
proposito dei temi della giustizia - "benvenuta la richiesta
referendaria" per la sua efficacia di stimolo nei confronti del
Governo e del Parlamento ("Repubblica" del 2 gennaio 1987).
D'altra parte anche le ripetute esperienze di consultazioni
referendarie già svoltesi hanno contribuito a fugare i timori di esiti
laceranti o sconvolgenti sul sistema politico e istituzionale,
dimostrando con la pacata evidenza dei fatti che il referendum
previsto dalla Costituzione non è né lo strumento di una palingenesi
istituzionale, né una spina nel fianco del sistema dei partiti, ma
solo un istituto che può arricchire e articolare la dialettica
istituzionale e politica.
Anche sul tema della caccia, cui si riferisce la presente iniziativa
referendaria, siamo fortunatamente lontani (o almeno così ci pare) da
quel clima di esasperata contrapposizione e lotta frontale che per
certi versi caratterizzò la vicenda di sei anni fa, e sembrò
trasformare anche la battaglia legale sull'ammissibilità del
referendum (condotta senza risparmio di mezzi dalle organizzazioni
venatorie, appoggiate dall'intervento del Governo) in un episodio di
tale lotta, ove sembrava si fronteggiassero da un lato utopici
difensori assoluti della natura, dall'altro lato schiere di cacciatori
intenti alla combattiva rivendicazione di una "libertà" di cacciare
che si assumeva minacciata dal referendum.
Oggi, a quanto sembra, è possibile affrontare il problema in termini
meno drammatici. Il referendum propone una scelta fra linee di
politica legislativa su un tema di permanente e largo interesse nella
collettività nazionale, senza che con la proposta pronuncia
referendaria possa pretendersi di esaurire e chiudere il problema a
livello legislativo, e lontani da un clima di "guerra santa" da una
parte e dall'altra. Fra l'altro, l'unico referendum che finora ha
potuto effettuarsi in argomento, quello svoltosi qualche tempo fa
nella Provincia di Trento, con il suo esito di misura favorevole alla
conservazione della legislazione provinciale esistente, ha dimostrato,
se mai ve n'era bisogno, la falsità di un'impostazione che tende a
presentare il referendum come strumento di prevaricazione di una
"maggioranza" di ecologisti, e di indifferenti condizionati dai primi,
su di una "minoranza" di cacciatori che difende il "diritto" a
svolgere un'attività sportiva liberamente scelta.
In ogni caso, il livello della consapevolezza civile e della
discussione nell'elettorato appare oggi abbastanza maturo perché una
decisione referendaria possa adottarsi serenamente attraverso una
ragionata considerazione degli argomenti pro e contro l'attuale
assetto legislativo della materia.
2.
La presente richiesta di referendum tende all'abrogazione dell'insieme
di norme, contenute nella legge n. 968 del 1977, che disciplinano in
concreto, oggi, i limiti dell'attività venatoria, in termini di specie
cacciabili, tempi consentiti, modalità della caccia e altri aspetti
particolari. Si tratta dei titoli I (principi e disposizioni generali,
ad eccezione dell'art. 1), III (esercizio della caccia), IV (specie
cacciabili - controllo della fauna - periodi di caccia), V (gestione
del territorio - divieti), VIII (vigilanza venatoria e suoi compiti),
IX (associazioni venatorie), X (sanzioni).
Sono invece escluse dal quesito referendario le disposizioni della
stessa legge n. 968 del 1977 che disciplinano l'attuazione delle
competenze amministrative nella materia (titolo II: funzioni
amministrative - Struttura del territorio - Zona delle Alpi), le
autorizzazioni amministrative, cioè la licenza di porto d'armi per uso
di caccia e l'abilitazione all'esercizio venatorio (titolo VI: licenza
di caccia - esami), le tasse di concessione (titolo VII: tasse), oltre
alle disposizioni transitorie e finali contenute nel titolo XI
(disposizioni di attuazione e norme transitorie).
Da un lato, dunque, la proposta abrogativa colpisce quella parte
dell'assetto legislativo vigente che è intesa essenzialmente a
stabilire in concreto i limiti di liceità e la disciplina della caccia
(e che ai promotori appare troppo permissiva, e contrastante con le
stesse proclamazioni della legge sulla priorità dell'esigenza di
tutela della fauna selvatica), non le disposizioni concernenti
l'assetto delle competenze amministrative, oltre ai profili tributari.
Dall'altro lato la normativa vigente sui limiti della caccia è
compresa" in toto, "nel suo complesso, nella proposta abrogativa,
senza alcun tentativo di "ritaglio" di disposizioni o parti di
disposizioni che si intendano sopprimere o rispettivamente conservare.
Nessun dubbio può sorgere sulla omogeneità, sulla chiarezza e sulla
coerenza del quesito così formulato. La sostanza del quesito è anzi di
una chiarezza esemplare. L'elettorato viene chiamato - secondo lo
spirito genuino dell'istituto del referendum, come "legislazione
negativa" - a dire se condivide o non condivide, nel loro insieme, i
principi normativi sull'attività venatoria contenuti nella legge del
1978.
Se non li condividerà, e quindi ne deciderà l'abrogazione, starà agli
organi legislativi, tenendo ovviamente conto dell'orientamento
manifestato dagli elettori, stabilire i nuovi principi regolatori
della materia, cui dovranno adeguarsi le legislazioni regionali
(quanto meno delle Regioni a statuto ordinario).
Ognuno vede come non possano nemmeno porsi, oggi, i problemi e le
perplessità di cui la Corte si fece carico di fronte al quesito
proposto nel 1980, e che la indussero in quella occasione a
pronunciarsi per la inammissibilità della richiesta.
3.
Non resta allora che interrogarsi sull'ipotetica sussistenza, nella
specie, di qualcuno dei limiti sostanziali (non attinenti cioè alla
formulazione del quesito, ma all'oggetto delle disposizioni
abrogande), che secondo la giurisprudenza di questa Corte incontra il
referendum.
Non occorre spendere molte parole per escludere l'ipotesi che possa
nella specie venire in rilievo il divieto di sottoporre a referendum
le leggi tributarie (le uniche disposizioni della legge n. 968, gli
artt. 23 e 24, che hanno qualche riferimento alla materia tributaria
sono escluse dal quesito referendario); le leggi di bilancio; le leggi
di amnistia o di indulto; le leggi di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali. Quanto a quest'ultimo limite, in particolare,
per quanto latamente inteso, e comprensivo delle leggi di esecuzione
dei trattati internazionali, sta di fatto che nessun accordo
internazionale cui il nostro Stato aderisca comporta l'obbligo di
disciplinare la caccia nei termini attualmente previsti dalla legge n.
968.
Al contrario, da taluni accordi (convenzione di Parigi del 18 ottobre
1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812) discende
l'obbligo di vietare" quanto meno "certi aspetti o modalità
dell'attività venatoria, per garantire la tutela della fauna: obbligo
con il quale è evidentemente compatibile qualsiasi regime di
disciplina della caccia che assicuri la tutela minima stabilita, e
quindi anche quei regimi più restrittivi che i promotori del
referendum auspicano e che dovrebbero essere introdotti in caso di
successo del referendum. Il medesimo discorso varrebbe anche nei
riguardi degli obblighi discendenti da norme comunitarie (come la
direttiva Cee 2 aprile 1979 n. 409 sulla conservazione degli uccelli
selvatici), ove si dovesse - con interpretazione peraltro mai fatta
propria da questa Corte, e ad avviso degli esponenti inammissibile -
estendere il divieto di abrogazione referendaria alle norme esecutive
di tali obblighi.
Né si dica che l'abrogazione per referendum delle attuali norme
potrebbe creare comunque una situazione di inadempimento, magari
temporaneo, degli obblighi internazionali o comunitari in discorso.
Varrebbe, a replicare a tale ipotetica obiezione, quanto questa Corte
ha osservato nella sentenza n. 30 del 1981 circa la portata del
divieto di sottoporre a referendum leggi strettamente collegate
all'esecuzione dei trattati (in evidente analogia a quanto chiarito
nella sentenza n. 26 del 1981 a proposito del limite delle leggi a
contenuto costituzionalmente vincolato): "restano... sottratte
all'abrogazione referendaria" non tutte le norme che lo Stato italiano
può emanare, operando delle scelte per dare attuazione nei modi
considerati più idonei agli impegni assunti sul piano internazionale,
ma soltanto quelle norme, "la cui emanazione è, per così dire, imposta
dagli impegni medesimi: per" le quali, "dunque," non vi sia margine di
discrezionalità quanto alla loro esistenza e al loro contenuto, "ma
solo l'alternativa tra il dare esecuzione all'obbligo assunto sul
piano internazionale ed il violarlo non emanando la norma o
abrogandola dopo averla emanata".
E infatti in tanto la Corte ha potuto dichiarare inammissibile (nelle
sentenze n. 30 e n. 31 del 1981) due richieste di referendum in
materia di droga e di centrali elettronucleari, in quanto ha ritenuto
in quelle fattispecie che le richieste stesse tendessero
rispettivamente a "sottrarre ai previsti controlli la coltivazione, il
commercio, la detenzione e l'uso della canapa indiana e dei suoi
derivati" (sent. n. 30), e a "bloccare l'attuazione di un programma
nucleare" (sent. n. 31).
Ora, la presente richiesta di referendum sulla legge n. 968 del 1977 è
invece intesa all'abrogazione delle norme che il legislatore italiano
ha dettato in materia utilizzando la discrezionalità spettantegli, e
non certo a contrastare, ma anzi a rafforzare e migliorare,
l'osservanza degli obblighi di tutela della fauna assunti dallo Stato
italiano in sede internazionale o derivanti da norme comunitarie.
4.
Esclusa, ovviamente, anche la rilevanza nella specie del limite
concernente le leggi costituzionali o dotate di copertura
costituzionale (essendo la legge n. 968 del 1977 una legge ordinaria
liberamente abrogabile e sostituibile da altra legge ordinaria
"semplice"), non resta da considerare che il limite delle leggi a
contenuto costituzionalmente vincolato.
Com'è noto, la dottrina che, in occasione della richiesta di
referendum sulla legge n. 968/1977 avanzata nel 1980, si sforzò di
argomentare la inammissibilità (per ragioni diverse da quelle poi
fatte proprie dalla Corte), seguiva due strade. Si sosteneva in primo
luogo - con tesi fatta propria anche dall'Avvocatura dello Stato nel
giudizio di ammissibilità di quel referendum - che l'abrogazione delle
disposizioni permissive della caccia, contenute nella legge n.
968/1977, conducendo ad un divieto assoluto dell'attività venatoria,
avrebbe puramente e semplicemente svuotato di contenuto la materia
della "caccia" attribuita dalla Costituzione alla competenza delle
Regioni, e perciò sarebbe stata in contrasto con l'art. 117 della
Costituzione.
Questo argomento, qualsiasi cosa si dovesse pensare della sua
fondatezza (e a nostro avviso era infondato), non può però essere
riproposto per sostenere l'inammissibilità dell'odierna richiesta di
referendum.
Infatti questa non è certamente rivolta a realizzare, mediante
abrogazione parziale delle disposizioni della legge n. 968/1977, una
positiva situazione normativa di divieto assoluto di caccia: è
semplicemente intesa a far venir meno, come si è detto, l'"attuale
concreta disciplina "di principio dell'attività venatoria, senza
pregiudizio delle nuove e diverse discipline che della stessa
potrebbero essere dettate dal legislatore statale (ovviamente, tenendo
conto dell'orientamento espresso dall'elettorato) a seguito
dell'eventuale abrogazione referendaria. Il referendum dunque non
modificherebbe in nulla, e tanto meno cancellerebbe, l'ambito della
materia attribuita alla competenza regionale, ma inciderebbe solo - in
negativo, com'è nella natura dell'istituto - sul contenuto dei
principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, e vincolanti
per i legislatori regionali. La sua efficacia resterebbe interamente
confinata nell'ambito della competenza statale: come le disposizioni
della legge n. 968/1977 sono state dettate (o almeno si presume siano
state dettate) nell'esercizio della competenza statale di principio,
così l'abrogazione di tali disposizioni mediante referendum
costituirebbe esercizio (negativo) di questa stessa competenza, da
parte del legislatore popolare.
Insomma, se non viola l'art. 117 della Costituzione l'esistenza delle
disposizioni della legge n. 968/1977, nemmeno (tanto meno) lo può
violare l'abrogazione di queste stesse disposizioni.
5. L'altra strada suggerita in passato da un dottrina - peraltro
isolata - per contestare l'ammissibilità del referendum sulla legge n.
968/1977 muoveva dalla tesi secondo cui non sarebbe ammissibile un
referendum che abbia ad oggetto l'abrogazione totale di una legge
cornice o di quelle disposizioni della stessa che ne costituiscano il
nucleo essenziale e determinante, in quanto specificamente rivolte a
stabilire i principi cui deve uniformarsi la legislazione regionale in
materia attribuita alla competenza di questa.
Questa tesi ha come sua premessa l'esclusione del referendum su tutte
le leggi "costituzionalmente obbligatorie", cioè la cui esistenza sia
necessaria per dare attuazione ad un disposto della Costituzione
(nella specie si tratterebbe dell'art. 177).
Ora, tale premessa è però del tutto infondata, ed è smentita dalla
giurisprudenza di questa Corte. Nella sentenza n. 16 del 1978 la Corte
ha enunciato con chiarezza il principio secondo cui sono preclusi solo
i referendum aventi per oggetto "disposizioni legislative ordinarie a
contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non
possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino
lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa",
mentre, ha affermato anche la Corte" - non sono sottratte al
referendum "tutte le leggi ordinarie comunque costitutive o attuative
di istituti, di organi, di procedure, di principi stabiliti o previsti
dalla Costituzione", che realizzano solo "una fra le tante soluzioni
astrattamente possibili per attuare la Costituzione". "Altrimenti si
darebbe inammissibilmente adito - ha avvertito la Corte - a
"limitazioni estremamente ampie e mal determinate" del referendum.
Questo insegnamento è stato ribadito e ulteriormente chiarito nelle
sentenze pronunciate sui referendum proposti nel 1980. Così nella
sentenza n. 26 del 1981 la Corte ha affermato che, "perché sia dato
impedire lo svolgimento di un referendum, occorre che il voto popolare
coinvolga la Costituzione stessa (ovvero altre fonti normative
equiparate, ai sensi dell'art. 75 Cost.), anziché incidere sulle sole
disposizioni legislative ordinarie formalmente indicate nel quesito";
occorre, precisamente, "che la legge ordinaria da abrogare incorpori
determinati principi o disposti costituzionali," riproducendone i
contenuti o concretandoli nel solo modo costituzionalmente
consentito... "sicché la richiesta di referendum, attraverso la
proposta mirante a privare di efficacia quella legge, tende in effetti
ad investire la corrispondente parte della Costituzione stessa".
In realtà, la tesi che vorrebbe escludere il referendum sulle leggi
"costituzionalmente obbligatorie" (e non solo su quelle a contenuto
costituzionalmente vincolato) poggia su presupposti erronei,
esplicitamente rigettati dalla Corte. Essa argomenta infatti la
inammissibilità del referendum dalla violazione della Costituzione che
si produrrebbe per effetto del "vuoto normativo" conseguente
all'abrogazione referendaria: e sostiene che le leggi cornice
sarebbero sottratte a referendum in quanto si tratterebbe di leggi
che, una volta emanate, non potrebbero essere abrogate puramente e
semplicemente, ma solo sostituite con altre diverse disposizioni di
principio, poiché la loro semplice abrogazione darebbe luogo a una
situazione di contrasto con la Costituzione.
Ma questa Corte ha chiarito che "per negare che determinate richieste
referendarie siano ammissibili," non rileva che l'approvazione di esse
darebbe luogo ad effetti incostituzionali: sia nel senso di
determinarne vuoti, suscettibili di ripercuotersi sull'operatività di
qualche parte della Costituzione; sia nel senso di privare della
necessaria garanzia situazioni costituzionalmente protette" "(sent. n.
27 del 1981).
Ciò - ha aggiunto la Corte - "è tanto meno vero in quanto il
legislatore ordinario potrebbe intervenire, dettando una disciplina
sostanzialmente diversa da quella abrogata, anche prima del prodursi
dell'effetto abrogativo", in forza del differimento dell'"entrata in
vigore dell'abrogazione" ai sensi dell'art. 37, 3 comma, legge n. 352
del 1970" (ibidem). "In sede di giudizio di ammissibilità, infatti,"
"non viene di per sé in rilievo l'eventuale effetto abrogativo del
referendum: "tanto più che la conseguente situazione normativa
potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di
legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti
prescritti"; in tale sede la Corte "porta il suo esame su taluni
profili (omogeneità ed univocità) inerenti alla struttura del quesito,
e sulla natura delle disposizioni che del quesito medesimo formano
oggetto" (sent. n. 24 del 1981). Non va dunque confuso "l'ambito dei
giudizi sull'ammissibilità delle richieste referendarie con quello dei
giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi" (set. n. 26 del
1981).
E' chiaro allora come la tesi che stiamo considerando non abbia nulla
in comune con l'affermazione del limite delle leggi "a contenuto
costituzionalmente vincolato", contenuta nella giurisprudenza di
questa Corte.
La" ratio "di tale limite non sta nell'intento di evitare vuoti
normativi o situazioni normative che, senza nuovi interventi del
legislatore, siano suscettibili di produrre violazioni della
Costituzione o carenza di tutela costituzionale, o di lasciare
temporaneamente inattivo, per mancanza di disciplina attuativa,
qualche istituto previsto dalla Costituzione. La preoccupazione del
"vuoto normativo" è del tutto estranea alla disciplina costituzionale
e legislativa del referendum, il quale, essendo configurato in termini
meramente abrogativi, è precisamente uno strumento per togliere di
mezzo normative in vigore, restando riservato agli organi legislativi
ordinari il compito - ed eventualmente l'obbligo - di sostituire la
disciplina abrogata.
Del resto, come ha notato la Corte, la legge n. 352 del 1970 ha inteso
precisamente ovviare ai possibili inconvenienti pratici discendenti
dal carattere meramente abrogativo della pronuncia referendaria,
prevedendo la possibilità di un differimento della decorrenza
dell'effetto abrogativo proprio al fine di consentire il tempestivo
intervento degli organi legislativi.
La" ratio "del
limite relativo alle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato
riguarda invece la necessità di impedire pronuncie popolari le quali,
avendo ad oggetto disposti legislativi non liberamente determinati dal
legislatore, ma strettamente dipendenti da norme costituzionali e con
essi "saldati", assumano il senso inammissibile di una pronuncia
popolare di abrogazione delle stesse norme costituzionali.
Non conta dunque il
fatto che la legge sottoposta a referendum sia o meno "obbligatoria"
quanto all'"esserci": conta solo il fatto che il corpo elettorale non
può essere chiamato ad una decisione la quale si configura - nel caso
di abrogazione - come diretta ad abrogare un precetto costituzionale,
e precisamente quel precetto di cui la disposizione legislativa
ordinaria costituisca mera riproduzione o sviluppo totalmente
vincolato. Per questo, come ha chiarito la Corte, ciò che viene in
considerazione non è la situazione normativa creata dall'eventuale
esito normativo del referendum, e il suo eventuale contrasto con la
Costituzione, ma solo la "natura delle disposizioni" oggetto del
quesito; nel senso che è escluso il referendum solo quando abbia ad
oggetto disposizioni che riproducano o concretino "nel solo modo
costituzionalmente consentito" i disposti costituzionali, e non
realizzano solo "una fra le tante soluzioni astrattamente possibili
per attuare la Costituzione" (sent. n. 16 del 1978).
Ora, le "leggi
cornice" che dettano i principi fondamentali nelle materie
costituzionalmente attribuite alle Regioni - come la legge n. 968 el
1977 - hanno, si direbbe per definizione, un contenuto"
costituzionalmente non vincolato. "Esse infatti non hanno lo scopo di
ribadire o specificare principi costituzionali, come tali già di per
sé vincolanti per i legislatori regionali (se ciò facessero,
porrebbero disposizioni inutili o sovrabbondanti), ma quello di
fissare gli" ulteriori "principi," non "discendenti e" non "desumibili
dalla Costituzione, che il legislatore statale, nell'esercizio della
usa competenza, ritiene opportuno che valgano in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale, e debbano limitare la potestà
legislativa concorrente delle Regioni.
Il carattere
attuativo della Costituzione proprio delle leggi cornice può
affermarsi solo nel limitato senso che è la Costituzione a prevedere e
a fondare il potere del legislatore statale di stabilire i principi
fondamentali di disciplina delle materie attribuite alla Regioni;" non
"nel senso che i contenuti della legge cornice costituiscano in alcun
modo concretizzazione di precetti costituzionali e possano quindi
"saldarsi" con disposizioni costituzionali.
Esse sono dunque
ancor meno "costituzionalmente vincolate" di quanto non siano le leggi
intese a disciplinare, rendendone concretamente possibile il
funzionamento, organi o istituti costituzionalmente previsti, con
contenuti però liberamente scelti dal legislatore, leggi che sono
pertanto abrogabili con referendum (come chiarì questa Corte, nella
sentenza n. 16 del 1978, a proposito delle disposizioni sui giudizi
d'accusa e sulla Commissione inquirente).
Infatti nel caso
della legge cornice (e così della legge sulla caccia n. 968 del 1978)
nulla del suo contenuto è costituzionalmente vincolato, poiché anche e
proprio i principi fondamentai di disciplina della materia, che ne
costituiscono il contenuto tipico, sono oggetto di libera
determinazione da parte del legislatore ordinario e non già
concretizzazione di precetti costituzionali.
6. Peraltro,
non è nemmeno esatto che le leggi cornice possano configurarsi come
leggi costituzionalmente obbligatorie quanto all'"esserci" se non
quanto al loro contenuto. Per argomentare in questo senso si è
sostenuto che, abrogata la legge cornice, resterebbe paralizzato
l'esercizio della competenza legislativa regionale nella materia cui
essa si riferisce. Ma non è così. Dopo che, con la sostituzione del
primitivo testo dell'art. 9 della legge n. 62 del 1953, si è soppresso
(con l'art. 17 della legge n. 281 del 1979) il divieto per le Regioni
di legiferare nelle singole materie prima dell'emanazione delle
relative leggi cornice, è pacifico che l'esercizio della potestà
legislativa regionale è" vincolato "dai principi della legislazione
statale in quanto esistano (stabiliti dalle leggi cornice o desumibili
da altre leggi statali)," ma non è condizionato, "all'esistenza di
dispositivi legislativi statali che stabiliscano i principi
fondamentali di disciplina della materia.
Il legislatore
statale ha bensì" il potere "di dettare la disciplina di principio
delle materie di competenza regionale, ma" non ha l'obbligo "di farlo.
Il potere "concorrente" dello Stato nelle materie di competenza
regionale ha lo scopo di consentire al legislatore statale, se e nella
misura in cui lo ritiene necessario, di vincolare le Regioni al
rispetto di principi uniformi; non quello di fissare un criterio
inderogabile di "compresenza" della legge cornice e della legge
regionale.
L'eventuale
abrogazione della legge cornice non provocherebbe quindi affatto una
paralisi della potestà legislativa regionale, ma, al contrario,
l'allargarsi degli spazi di questa potestà, non più vincolata
all'obbligo di conformità ai principi statuiti nelle disposizioni
abrogate, ma pur sempre limitata, sia dall'obbligo del rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
dell'interesse nazionale, sia dall'obbligo di conformità ai principi
desumibili da leggi statali, diverse da quelle abrogate, ma
direttamente o indirettamente riferibili alla materia considerata.
L'esistenza della
legge cornice è pertanto una sola delle possibili eventualità, non
l'unica, come risulta dal nuovo testo dell'art. 9 legge n. 62 del
1953: e se ciò valeva in sede di prima attuazione delle Regioni, prima
che il legislatore provvedesse a emanare le leggi cornice, non si vece
perché non dovrebbe valere anche nell'eventualità di successiva
abrogazione della legge cornice.
In nessun modo,
dunque, è possibile qualificare le leggi cornice come
"costituzionalmente obbligatorie", spettando tale qualifica, in questo
campo, semmai, alle leggi destinate, ai sensi della VIII disp. trans.
e fin. Cost., a regolare "per ogni ramo della pubblica amministrazione
il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni". Nella
specie, si noti, la legge n. 968 del 1977 non contiene le norme sul
trasferimento delle funzioni alle Regioni, in materia di caccia, norme
che sono state invece dettate con l'art. 1, 2 comma, lett. O, del dpr
15 gennaio 1972, n. 11, e con l'art. 99 del dpr 24 luglio 1977 n. 616,
disposizioni, queste ultime, alle quali non si riferisce la richiesta
di referendum.
Nemmeno ha pregio
l'argomento, addotto dalla stessa dottrina che stiamo considerando,
secondo cui l'abrogazione delle norme-principio contenute nelle leggi
cornice condurrebbe, ai sensi dell'art. 10 legge n. 62 del 1953,
all'abrogazione delle leggi regionali vigenti nella
materia, con
l'impossibilità per le Regioni di modificarle per adeguarle ai nuovi
principi, che non esisterebbero più. L'argomento è contraddittorio.
Infatti, se l'abrogazione della legge cornice produce la semplice
scomparsa, e non la sostituzione, dei principi da essa dettati, non si
potrebbe ritenere operante l'art. 10 citato là dove dispone
l'abrogazione delle norme regionali "che siano in contrasto" con le
leggi le quali modificano i principi. Contrasto può esserci fra leggi
regionali preesistenti e principi nuovi, non fra leggi regionali e...
il nulla.
Mancherebbe dunque
in questo caso il presupposto per l'abrogazione delle leggi regionali,
e nessun obbligo di adeguamento graverebbe sui legislatori regionali,
finché il legislatore statale non avesse provveduto a stabilire i
nuovi principi fondamentali.
Tutto ciò si è
osservato a prescindere dalla circostanza che, nella specie, la
proposta di abrogazione non investe l'intera legge cornice sulla
caccia, ma solo una parte del suo contenuto normativo, in particolare
escludendone le norme sulle funzioni amministrative delle Regioni,
sulla licenza di porto d'armi, sull'abilitazione venatoria, sulle
relative tasse di concessione.
L'eventuale
abrogazione non farebbe dunque affatto venir meno ogni principio di
legge statale in materia di caccia. Si aggiunga che resterebbero in
vigore altre disposizioni legislative statali concernenti la materia,
e in particolare le disposizioni prima ricordate del dpr n. 11 del
1972 e del dpr n. 616 del 1977 sul trasferimento di funzioni alle
Regioni.
7. Per
affermare, dunque, la inammissibilità della presente richiesta di
referendum non servirebbe rilevare il carattere di legge cornice
proprio della legge n. 968/1977. Occorrerebbe dimostrare che il
contenuto delle disposizioni di questa, di cui si propone
l'abrogazione, sia costituzionalmente vincolato, cioè costituisca
l'"unico modo possibile "per dare attuazione a qualche precetto
costituzionale.
Ma questa
dimostrazione è evidentemente impossibile. Il contenuto della legge n.
968 del 1977, nella parte oggetto della richiesta di referendum,
risulta esclusivamente da scelte discrezionali del legislatore, in
nessun modo vincolate, tanto meno univocamente vincolate, da precetti
costituzionali.
Dalla Costituzione
non si ricava alcun principio o precetto direttamente rilevante per la
disciplina dell'attività venatoria, ma al più un generico principio di
tutela dell'ambiente (cfr. art. 9 Cost.), attuabile dal legislatore
ordinario in molteplici modi.
Se anche fosse vero
- e non è vero - che si possa dalla Costituzione desumere l'esistenza
di una sorta di "diritto" o di "libertà" di caccia, è certo comunque
che dalla Costituzione non si può ricavare in alcun modo l'obbligo del
legislatore di predisporre una disciplina dell'attività venatoria
conforme a quella oggi contenuta nella legge n. 968/1977, e tanto meno
che tale disciplina riproduca o concreti principi costituzionali "nel
solo modo costituzionalmente consentito".
Anche le
disposizioni più generali della legge n. 968/1977, come quella
dell'art. 8, 1 comma, o dell'art. 11, 1 comma, contengono semplici
proclamazioni di principio la cui portata non può essere considerata
"senza ricollegarle alle opzioni effettuate dal legislatore nel
configurare l'interno complesso delle norme - discrezionalmente
stabilite - sulla materia considerata (come si è espressa questa
Corte, nella sentenza n. 27 del 1981 - n. 3 del considerato in diritto
- a proposito degli artt. 1 e 4 della legge n. 194 del 1978
sull'interruzione volontaria della gravidanza).
Ora, nessuna delle
opzioni concretate dal legislatore nelle disposizioni della legge n.
968/1977 incluse nel quesito referendario rappresenta una soluzione
"costituzionalmente imposta": e pertanto a nessuna di tali
disposizioni può riconscersi contenuto costituzionalmente vincolato.
La richiesta di
referendum, dunque, mirante all'abrogazione della concreta disciplina
contenuta nella legge n. 978/1977, frutto di discrezionali
determinazioni legislative (e senza pregiudizio, come si è detto,
delle diverse determinazioni che il legislatore altrettanto
discrezionalmente, sia pure nel rispetto dell'orientamento
dell'elettorato, potrebbe introdurre in caso di esito abrogativo della
consultazione), si presenta sotto ogni profilo perfettamente
ammissibile.
Roma, 7 gennaio
1987"
Avv. Prof. Valerio Onida
DELEGA
"In qualità di presentatori della richiesta di referendum di cui in
epigrafe al suesteso atto, deleghiamo a rappresentarci e difenderci
nel presente giudizio sull'ammissibilità del medesimo referendum
l'avv. prof. Valerio Onida, ed eleggiamo domicilio presso lo studio
dell'avv. Gualtiero Rueca in Roma, Largo della Gancia 1". |